PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Comunicazione al pubblico
e messa a disposizione di opere
di archivi pubblici).

      1. Dopo l'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

      «Art. 180-ter - 1. Il diritto esclusivo di autorizzare gli enti pubblici che hanno come scopo esclusivo o preminente la generazione e la disseminazione di conoscenze e di informazioni presso il pubblico a comunicare al pubblico in qualsiasi modo, garantendo, in particolare, che lo stesso pubblico possa accedere a tali conoscenze e informazioni dal luogo e nel momento scelti individualmente, le opere presenti nei rispettivi archivi è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società italiana degli autori ed editori o altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o di detentori di diritti connessi.
      2. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 stabiliscono con i singoli enti pubblici, ed eventualmente con associazioni rappresentative dei loro interessi che ne facciano richiesta, i termini delle autorizzazioni previste dal citato comma 1.
      3. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 operano anche nei confronti dei titolari dei diritti d'autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o non aderenti alle medesime società con gli stessi criteri impiegati

 

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nei confronti dei loro associati o aderenti.
      4. I titolari dei diritti d'autore e i detentori di diritti connessi non associati o non aderenti possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione al pubblico che comprende la loro opera o un altro elemento protetto.
      5. Per le opere che non abbiano ancora esaurito il loro ciclo commerciale i titolari dei diritti d'autore possono indicare che non intendono estendere alle medesime opere il regime di autorizzazione previsto al comma 1, dandone comunicazione alla Società italiana degli autori ed editori nei modi ed entro i termini stabiliti con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali.
      6. Gli enti pubblici sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per le opere delle quali sono titolari di tutti i diritti d'autore necessari per esercitare le facoltà di cui al medesimo comma 1, sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita».

Art. 2.
(Riproduzione privata ad uso personale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 71-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

      «2. La riproduzione di cui al comma 1 è consentita a terzi quando questi acquisiscono il fonogramma o il videogramma da un soggetto autorizzato a comunicare al pubblico ai sensi dell'articolo 180-ter. Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente, la riproduzione di cui al citato comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e di videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80».

 

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Art. 3.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, adotta, con proprio decreto, un regolamento che stabilisce:

          a) i criteri in base ai quali individuare le società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o detentori di diritti connessi di cui all'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;

          b) i criteri in base ai quali individuare le associazioni rappresentative degli interessi delle categorie di utilizzatori dei regimi di autorizzazione previsti dall'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;

          c) i parametri in base ai quali identificare la condizione di opera che non ha esaurito il proprio ciclo commerciale di cui all'articolo 180-ter, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;

          d) le modalità con cui i titolari dei diritti devono comunicare alla Società italiana degli autori ed editori e alle altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative, individuate ai sensi della lettera a), l'intenzione di valersi della facoltà prevista dall'articolo 180-ter, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, e i limiti entro i quali la stessa facoltà può essere esercitata;

          e) le modalità di mediazione e di soluzione alternativa delle controversie che eventualmente sorgano tra la Società italiana degli autori ed editori, le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative, individuate ai sensi della lettera a), gli utilizzatori dei regimi di autorizzazione previsti dall'articolo 180-ter,

 

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comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, e le associazioni rappresentative degli interessi dei citati utilizzatori;

          f) il ruolo del Ministero per i beni e le attività culturali nelle procedure di mediazione e di soluzione alternativa delle controversie di cui alla lettera e).

      2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative individuate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, stipulano con gli enti pubblici di cui all'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, gli accordi necessari, ai sensi del medesimo comma 1, per il rilascio dell'autorizzazione agli stessi enti a comunicare al pubblico le opere contenute nei rispettivi archivi.
      3. L'entità dei corrispettivi previsti per gli accordi di cui all'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è soggetta a revisione dopo un periodo sperimentale di sei mesi, ed è successivamente revisionata con cadenza annuale, al fine di adeguare l'entità dei corrispettivi all'entità dell'effettivo uso di opere protette comunicate al pubblico da parte dei soggetti autorizzati.